Le scuole paritarie sono tenute a garantire le attività per il sostegno.
Vedere LINEE GUIDA - PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (MIUR 2009)
Il compito di insegnante di sostegno può essere assolto da ogni docente di scuola dell’infanzia con abilitazione all’insegnamento.
Quindi l'insegnate di sostegno, se non è già docente della scuola, deve essere presa con le stesse regole e stessi titoli dell'insegnante di sezione.
L'insegnante di sostegno deve essere assunta con lo stesso inquadramento dei docenti della scuola dell'infanzia; dicasi titolo che abilita all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (dipoloma magistrale ante 2001 o laurea in scenze della formazione primaria). Queste tipologie di scuola hanno nel programma corsi di specializzazione che abilitano ad essere anche insegnanti di sostegno.
Le neolaureate possono avere anche l'abilitazione al sostegno (ma per ora non vincolante).
In classe ci può essere oltre all'’insegnante di sostegno, anche l’assistente educativo, ma sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.
L'insegnante di sostegno è un docente specializzato, ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri insegnanti di sezione; mentre l’assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.
Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l’uno non sostituisce l’altro, il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell’intervento dell’assistente. Quindi ricordare sempre che l’assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il docente in quanto è a quest'ultimo che gli alunni sono affidati,
ATTENZIONE: all'interno della Scuola dell'Infanzia non può essere accolto personale terapeutico esterno (es. logopedisti e specialisti in altre terapie) ad eccezione dei casi in cui sia prevista una collaborazione secondo un progetto definito dalla scuola, condiviso con la famiglia e con l’equipe psico-medica, che segue il bambino certificato. Laddove non vi sia alcuna struttura clinica a consigliarlo, la scuola elabora comunque un suo progetto per il bambino certificato, come al punto 1 del presente documento. Tale progetto, definito dalla scuola, tiene conto della presenza degli esperti esterni, ma si riferisce esclusivamente alle linee pedagogico-didattiche e non terapeutiche del percorso. La prospettiva pedagogica riguarda soprattutto il coinvolgimento dei compagni di scuola dell'alunno certificato (come suggerito dalle Linee Guida del 2009 – MIUR 2009)) e non il percorso terapeutico.
Nel caso di bambini certificati in cui, per indicazioni dell’equipe psico-medica si renda utile creare un progetto che prevede la collaborazione tra la scuola e un terapeuta esterno, è necessario tenere conto delle seguenti condizioni:
a) il personale tecnico deve essere sempre e comunque assunto dalla scuola e non può mai essere addebitato, direttamente o indirettamente, ai genitori dell'alunno;
b) il personale tecnico, non essendo abilitato all’insegnamento, è tenuto ad operare secondo quando previsto dalla vigente normativa per il personale non abilitato.
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Il compito di insegnante di sostegno può essere assolto da ogni docente di scuola dell’infanzia con abilitazione all’insegnamento.
Quindi l'insegnate di sostegno, se non è già docente della scuola, deve essere presa con le stesse regole e stessi titoli dell'insegnante di sezione.
L'insegnante di sostegno deve essere assunta con lo stesso inquadramento dei docenti della scuola dell'infanzia; dicasi titolo che abilita all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (dipoloma magistrale ante 2001 o laurea in scenze della formazione primaria). Queste tipologie di scuola hanno nel programma corsi di specializzazione che abilitano ad essere anche insegnanti di sostegno.
Le neolaureate possono avere anche l'abilitazione al sostegno (ma per ora non vincolante).
In classe ci può essere oltre all'’insegnante di sostegno, anche l’assistente educativo, ma sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.
L'insegnante di sostegno è un docente specializzato, ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri insegnanti di sezione; mentre l’assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.
Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l’uno non sostituisce l’altro, il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell’intervento dell’assistente. Quindi ricordare sempre che l’assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il docente in quanto è a quest'ultimo che gli alunni sono affidati,
ATTENZIONE: all'interno della Scuola dell'Infanzia non può essere accolto personale terapeutico esterno (es. logopedisti e specialisti in altre terapie) ad eccezione dei casi in cui sia prevista una collaborazione secondo un progetto definito dalla scuola, condiviso con la famiglia e con l’equipe psico-medica, che segue il bambino certificato. Laddove non vi sia alcuna struttura clinica a consigliarlo, la scuola elabora comunque un suo progetto per il bambino certificato, come al punto 1 del presente documento. Tale progetto, definito dalla scuola, tiene conto della presenza degli esperti esterni, ma si riferisce esclusivamente alle linee pedagogico-didattiche e non terapeutiche del percorso. La prospettiva pedagogica riguarda soprattutto il coinvolgimento dei compagni di scuola dell'alunno certificato (come suggerito dalle Linee Guida del 2009 – MIUR 2009)) e non il percorso terapeutico.
Nel caso di bambini certificati in cui, per indicazioni dell’equipe psico-medica si renda utile creare un progetto che prevede la collaborazione tra la scuola e un terapeuta esterno, è necessario tenere conto delle seguenti condizioni:
a) il personale tecnico deve essere sempre e comunque assunto dalla scuola e non può mai essere addebitato, direttamente o indirettamente, ai genitori dell'alunno;
b) il personale tecnico, non essendo abilitato all’insegnamento, è tenuto ad operare secondo quando previsto dalla vigente normativa per il personale non abilitato.