Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e un numero massimo di 26. È comunque possibile arrivare con tolleranza 10% fino a 29 bambini (articolo 9, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).
Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).
Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.
