DECRETO LEGISLATIVO N° 14 DEL 4 MARZO 2014
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale deiminori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(14G00051) (GU n. 68 del 22-3-2014)
A norma dell’art. 2 “il certificato penale del casellario giudiziale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdisstive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre n° 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000.00 a euro 15.000.00”.
Il testo di cui in oggetto presenta molte ambiguità per cui il Ministero di Giustizia si è trovato nella necessità di fare alcune puntualizzazioni esplicative con una Circolare del 3 aprile 2014 e due successive Note, dalle quali si desume che:
1. Ha come destinatari i datori di lavoro, con esclusione quindi di tutto il mondo del volontariato, del personale religioso, ecc.;
2. L’obbligo non sorge ove non si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito “rapporto di lavoro”
3. l’obbligo della richiesta del certificato va adempiuto “prima di stipulare un rapporto di lavoro”.
A maggior tutela dei Gestori, per il personale già in servizio, potrebbe essere opportuno, anche se non obbligatorio, farsi rilasciare dal lavoratore una autocertificazione sostitutiva circa l’assenza a suo carico di condanne per qualsiasi reato di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater CP, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Nell'Area Riservata del sito della FISM Torino, nella sezione modulistica, si possono trovare i modelli per la richiesta del certificato al Tribunale competente e l'autocertificazione.