FAQ - Frequently Asked Questions

L'espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica“.
Non si devono confondere i "Bimbi certificati" con i "Bimbi BES".
Però la confusione fa sì che nei BES, alcuni ricomprendono anche i certificati.
La classificazione è:
1. disabilità, certificati (Legge 104/1992)
2. BES disturbi evolutivi specifici (leggi n. 53/2003 e n. 170/2010)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti quelli che necessitano di una didattica personalizzata da decidere all’occorrenza. Essi possono avere esigenze speciali in maniera temporanea o permanente.
Alcuni esempi di alunni BES sono:
  • studenti di diversa cultura con difficoltà linguistiche;
  • allievi con difficoltà derivanti da uno o più disagi di natura socio/culturale;
  • ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, dell’attenzione o evolutivo;
  • studenti con disabilità fisiche o psichiche, ecc.
La legge ha attenzionato le esigenze di una didattica speciale già nel 2003. Con la legge 53/2003 , infatti, è stato esplicitato il bisogno di personalizzare l’insegnamento in base agli studenti. Nel 2010, con la legge 170, si aggiungerà maggiore tutela per una classe di alunni specifici, i quali sono quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti con l’acronimo DSA). Infine, il 27 dicembre del 2012 è stata emanata la Direttiva Ministeriale riguardante i Bisogni Educativi Speciali. La direttiva in questione prevede un ampliamento della precedente legge del 2010, che includeva solo gli alunni DSA. Grazie ad essa è possibile ricorrere a una serie di strumenti adatti a costruire una didattica personalizzata. Gli insegnanti potranno, così, attuare un’organizzazione territoriale e rispondere alle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. Il Miur, in questa maniera, riconosce un aiuto concreto a quelle fasce di studenti che per esigenze particolari fisiche, psicologiche, sociali o biologiche, necessitano di un aiuto temporaneo o continuativo da parte del sistema scolastico.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):
 a)  disponibilità dei posti;
 b)  accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
 c)  disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
      diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 d)  valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

La documentazione "analisi funzionale" che ha prodotto l'ASL ed il certificato rilasciato dall'INPS, devono essere inviati all'USP (Ufficio Scolastico Provinciale di competenza) con una lettera di richiesta numero ore di sostegno.
La lettera ha anche valore di richiesta contributo.
La scadenza per l'inoltro della documentazione è sempre il 30 giugno.
Il numero di ore sostegno vengono determinate dall'ufficio competente (massimo 25).
Il costo dell'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia paritaria, è a carico della scuola.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la legge 104/92 sull'handicap.

 

Come riportato nel Decreto 83 Legge 10 marzo 2000 n° 62, per il coordinamento delle attività educative didattiche, la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana, o di paese membro di unione Europea, MUNITO DI ESPERIENZA e competenza didattico pedagogica adeguata.
Nelle scuole dell'infanzia il coordinatore deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

I titoli di studio idonei allo svolgimento dell’attivita’ didattico-educativa presso la sezione primavera,
art. 5, comma 2 degli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”
D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
  1. Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  2. Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esurimento del titolo);
  3. Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  4. Diploma di liceo psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  5. Diploma di liceo delle scenze umane;
  6. ​Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  7. Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte di cui art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
  8. Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  9. Diploma di Tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  10. Laurea in Scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili;
  11. Laurea in Scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi con indirizzo per la scuola dell’infanzia;
  12. Diploma di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.


 

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e un numero massimo di 26. È comunque possibile arrivare con tolleranza 10% fino a 29 bambini (articolo 9, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).

Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Riferimenti normativi: 
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.  


 

Le scuole paritarie sono tenute a garantire le attività per il sostegno.
Vedere LINEE GUIDA - PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ (MIUR 2009)
Il compito di insegnante di sostegno può essere assolto da ogni docente di scuola dell’infanzia con abilitazione all’insegnamento. 
Quindi l'insegnate di sostegno, se non è già docente della scuola, deve essere presa con le stesse regole e stessi titoli dell'insegnante di sezione.
L'insegnante di sostegno deve essere assunta con lo stesso inquadramento dei docenti della scuola dell'infanzia; dicasi titolo che abilita all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (dipoloma magistrale ante 2001 o laurea in scenze della formazione primaria). Queste tipologie di scuola hanno nel programma corsi di specializzazione che abilitano ad essere anche insegnanti di sostegno. 
Le neolaureate possono avere anche l'abilitazione al sostegno (ma per ora non vincolante).

In classe ci può essere oltre all'’insegnante di sostegno, anche l’assistente educativo, ma sono due figure professionali diverse sia per formazione che per contratto.
L'insegnante di sostegno è un docente specializzato, ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri insegnanti di sezione; mentre l’assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell’alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo.
Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l’uno non sostituisce l’altro, il loro impegno deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell’intervento dell’assistente. Quindi ricordare sempre che l’assistente non può avere la responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il docente in quanto è a quest'ultimo che gli alunni sono affidati,  


ATTENZIONE: all'interno della Scuola dell'Infanzia non può essere accolto personale terapeutico esterno (es. logopedisti e specialisti in altre terapie) ad eccezione dei casi in cui sia prevista una collaborazione secondo un progetto definito dalla scuola, condiviso con la famiglia e con l’equipe psico-medica, che segue il bambino certificato. Laddove non vi sia alcuna struttura clinica a consigliarlo, la scuola elabora comunque un suo progetto per il bambino certificato, come al punto 1 del presente documento. Tale progetto, definito dalla scuola, tiene conto della presenza degli esperti esterni, ma si riferisce esclusivamente alle linee pedagogico-didattiche e non terapeutiche del percorso. La prospettiva pedagogica riguarda soprattutto il coinvolgimento dei compagni di scuola dell'alunno certificato (come suggerito dalle Linee Guida del 2009 – MIUR 2009)) e non il percorso terapeutico.

Nel caso di bambini certificati in cui, per indicazioni dell’equipe psico-medica si renda utile creare un progetto che prevede la collaborazione tra la scuola e un terapeuta esterno, è necessario tenere conto delle seguenti condizioni:
a) il personale tecnico deve essere sempre e comunque assunto dalla scuola e non può mai essere addebitato, direttamente o indirettamente, ai genitori dell'alunno;
b) il personale tecnico, non essendo abilitato all’insegnamento, è tenuto ad operare secondo quando previsto dalla vigente normativa per il personale non abilitato.

 

 

Sono validi i seguenti titoli di studio: 
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria e Lauree con contenuti formativi analoghi; di norma, per valutare meglio i singoli percorsi formativi, si invitano i candidati ad allegare alla domanda i piani di studio da cui risultino gli esami effettivamente sostenuti ; 
- Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di liceo psico-pedagogico; 
- Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16; 
- Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 
- Diploma di tecnico dei servizi sociali; 
Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido; 
Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti; per attestati di educatore per la prima infanzia s’intendono quelli conseguiti in seguito a: 
- corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.; 
- corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto precedente; in questo caso, se non direttamente certificato dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte; 
- corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al primo punto; in questi casi, se non direttamente certificati dal candidato, si procederà d’ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte.

Non è’ sempre obbligatorio portare il bambino dal pediatra dopo 5 gg di malattia, dipende dalle regioni.
Esiste un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 1518/1967) ancora in vigore che stabilisce l’obbligo da parte del medico di accertare la guarigione per il reinserimento in comunità dopo malattia.
Tuttavia numerosi atti legislativi regionali hanno annullato l’obbligo di certificazione. Ad esempio regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Provincia di Trento,
Piemonte, Provincia di Bolzano, Emilia Romagna hanno abolito l’obbligatorietà.
In queste regioni senza obbligo di visita pediatrica prima del ritorno a scuola vale l’autocertificazione dei genitori.
Se il genitore ha però dubbi sullo stato di salute del bambino può richiedere il controllo medico del pediatra, indipendentemente dalla richiesta scolastica.
ATTENZIONE: i bambini affetti da malattie a rapida diffusione, per cui è richiesto isolamento per un determinato periodo, devono essere segnalati dal pediatra all’Autorità sanitaria /Ufficio d’Igiene competente. Per questo motivo il bambino deve essere sempre visitato dal pediatra per la diagnosi prima del rientro.
Ci sono situazioni in cui il bambino viene portato a scuola anche se è non completamente guarito. Questo  prolunga la risoluzione della malattia creando, a volte, complicanze.
Si invita a responsabilizare i genitori a non portare a scuola il bambino non guarito e non completamente in forma!

DECRETO LEGISLATIVO N° 14 DEL 4 MARZO 2014
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale deiminori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
(14G00051) (GU n. 68 del 22-3-2014)
A norma dell’art. 2 “il certificato penale del casellario giudiziale
deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinques e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdisstive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre n° 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 10.000.00 a euro 15.000.00”.
 
Il testo di cui in oggetto presenta molte ambiguità per cui il Ministero di Giustizia si è trovato nella necessità di fare alcune puntualizzazioni esplicative con una Circolare del 3 aprile 2014 e due successive Note, dalle quali si desume che:
1. Ha come destinatari i datori di lavoro, con esclusione quindi di tutto il mondo del volontariato, del personale religioso, ecc.;
2. L’obbligo non sorge ove non si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito “rapporto di lavoro”
3. l’obbligo della richiesta del certificato va adempiuto “prima di stipulare un rapporto di lavoro”.

A maggior tutela dei Gestori, per il personale già in servizio, potrebbe essere opportuno, anche se non obbligatorio, farsi rilasciare dal lavoratore una autocertificazione sostitutiva circa l’assenza a suo carico di condanne per qualsiasi reato di cui agli artt. 600bis, 600ter, 600quater CP, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Nell'Area Riservata del sito della FISM Torino, nella sezione modulistica, si possono trovare i modelli per la richiesta del certificato al Tribunale competente e l'autocertificazione.

 

I requisiti necessari sono:
 1) possedere la licenza della scuola dell’obbligo;
 2) possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste (diploma alberghiero).

Per tutte le tipologie di personale addetto alla cucina è prevista l’idoneità igienico sanitaria, da conseguire con il corso per Addetti all’Autocontrollo Alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, e del Regolamento CE n. 853/2004.

Nello specifico per la mansione di Cuoca, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da Regioni/province autonome:
b) Pratica professionale comprovata per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente;
c) Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, il cui corso di studi preveda materie attinenti al commercio, preparazione, somministrazione alimenti.

Per la mansione di Aiuto cuoca è richiesto il seguente Titolo di Studio:
a) Corso professionale per aiuto cuoca.

Tipologie FAQ: Regole di funzionamento - FISM Torino - F.I.S.M. Torino - Federazione Italiana Scuole Materne - Pagina: ULTIMA - 1

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