FAQ - Frequently Asked Questions

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia (inizio frequenza a settembre) i bimbi che compiono il terzo anno d'età entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.
Attualmente, se non cambia la legge, possono poi essere iscritti anche i bimbi che compiono il terzo anno d'età entro il 30 aprile dell'anno successivo (anticipatari). 
Gli 'anticipatari' vengono inseriti nella sezione ad inizio anno scolastico insieme ai bimbi 'regolari' (non a gennaio dell'anno di compimento del terzo anno d'età).
Non è consentito prendere iscrizioni, anche in caso di disponibilità posti, di bimbi che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile.
In quest'ultimo caso, se la scuola ha la sezione primavera, devono essere iscritti nella sezione primavera.

 

Il nominativo della nuova coordinatrice deve essere inserito nel FORM RIAPERTURA SCUOLA che si compila ad inizio anno scolastico.
In seguito in tutte la modulistica di volta in volta in cui viene richiesto il nominativo della coordinatrice.
Inviare comunicazione al MIUR, scaricare FAC-SIMILE comunicazione dal sito
http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie/modulistica/

 

Ogni qualvolta si verifica il cambio del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore,
e/o anche solo la variazione di un componente del Consiglio di Amministrazione,
si deve comunicare:


per la variazione del Legale Rappresentante di scuole "Fondazioni", "Associazioni" e "Ex-IPAB":
1)  all'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL (tramite consulente del lavoro);
2)  agli uffici del comune di appartenenza;
3)  alla Regione Piemonte
     -  solo scuole NON CONVENZIONATE con il proprio comune, allegando documento identità
        e codice fiscale del nuovo Legale Rappresentante,
        tramite email a paolo.richter@ regione.piemonte.it;
4)  all'Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR (comunicazione scritta, allegando documento identità e
     codice fiscale del nuovo Legale Rappresentante),
     -  tramite email  a patrizia.nobile.to@istruzione.it
     -  e/o per posta
          UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
          C.A. NOBILE PATRIZIA
          VIA COAZZE 18 
          10138 TORINO
     vedasi FAC-SIMILE comunicazionwe sul sito 
http://www.istruzionepiemonte.it/paritarie/modulistica/ 
5)  all' ASL di competenza ( per le scuole di Torino città vedere www.comune.torino.it/commercioeimpresa/suap/ )
6)  infine comunicarlo anche alla segreteria FISM.


per la variazione del Legale Rappresentante di scuole di Congregazione Religiosa e scuole dell'Infanzia Parrocchiali:
1)  all'Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL (tramite consulente del lavoro);
2)  agli uffici del comune di appartenenza;
3)  all'Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR (comunicazione scritta, allegando documento identità e
     codice fiscale del nuovo Legale Rappresentante),
     -  tramite mail  a patrizia.nobile.to@istruzione.it
     -  e/o per posta
          UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
          C.A. NOBILE PATRIZIA
          VIA COAZZE 18 
          10138 TORINO
4)  all' ASL di competenza ( per le scuole di Torino città vedere www.comune.torino.it/commercioeimpresa/suap/ )
5)  infine comunicarlo anche alla segreteria FISM.


per la variazione anche solo di un componente il Consiglio di Amministrazione:
1)  alla Regione Piemonte (solo se scuola non convenzionata) 
2)  all'Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR
3)  alla segreteria FISM.

Evoluzione della giurisprudenza e della normativa.
Per comprendere i termini della questione giuridica relativa alla riconsegna del minore al termine del servizio scolastico bisogna premettere che la frequenza da parte di un minore presso un istituto scolastico fa sorgere una pluralità di relazioni rilevanti tra alunno, genitori e sistema scolastico.
Il soggetto che prioritariamente deve essere tutelato è il minore, che, in ragione dell’età, richiede una tutela giuridica rinforzata.
I soggetti che devono prendersi cura del minore sono in primo luogo i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, che esercitano nell’interesse del figlio (art. 316 c.c.).
Ai genitori è riconosciuta la facoltà di delegare la custodia del minore a soggetti terzi,
a condizione che si tratti di persone capaci e maggiorenni.
L’iscrizione a scuola di un minore obbliga il soggetto affidatario alla vigilanza, al fine di evitare che lo stesso possa arrecare danni a terzi, a sé medesimo o anche possa essere esposto a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo (artt. 2047 e 2048 c.c.).
Così ricostruiti i fondamenti giuridici delle relazioni alunno-genitori-scuola, occorre domandarsi quali siano i limiti spazio-temporali in cui operano le rispettive responsabilità e a quali condizioni possa dirsi cessata la responsabilità degli uni in favore degli altri.
Per dare risposta a tale domanda bisognerà ricostruire l’evoluzione giurispudenziale sul punto.
Nel lontano 1986 la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5424 ha affermato alcuni principi in tema di “dovere di vigilanza dell’Istituto scolastico cui è stato affidato il minore”.
Secondo la Corte, il dovere di vigilanza si estendeva dal momento in cui aveva avuto inizio l’affidamento fino al momento in cui il minore era stato riconsegnato ai genitori; inoltre, la riconsegna del minore, in considerazione della sua età e del suo sviluppo, poteva essere effettiva o potenziale: doveva essere sempre effettiva nella scuola primaria e potenziale nella scuola secondaria di secondo grado; infine, il modo di esercizio della potestà (ora responsabilità) genitoriale non doveva considerarsi insindacabile da parte del terzo affidatario del minore di talché in ipotesi di disposizioni impartite dai genitori, anche solo potenzialmente pericolose per il minore, il terzo affidatario aveva il potere/dovere di discostarsene.
Quando la Corte distingueva tra riconsegna del minore “effettiva” e “potenziale”, intendeva:
a) nel primo caso, che per interrompere la custodia del soggetto affidatario doveva esserci un soggetto capace cui il minore andava riconsegnato;
b) nel secondo caso, che il minore, se autorizzato dai genitori, poteva tornare a casa da solo.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito tali principi anche con la pronuncia n. 3074 del 1999.
Tale orientamento giurisprudenziale, che aveva trovato ampio seguito nella prassi, è stato messo in discussione a seguito della pronuncia della Suprema Corte civile n. 21593 del 2017.
La Corte, infatti, nel caso deciso, ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione scolastica per violazione dell’obbligo di vigilanza nel caso di un ragazzo delle scuole medie, deceduto a seguito di un sinistro stradale, il quale era stato fatto uscire da scuola senza affidarlo ad altro incaricato.
Con tale sentenza la Corte ha, pertanto, escluso che la consegna del minore, anche di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, potesse essere potenziale; ha sostenuto, invero, la necessità della riconsegna effettiva alla famiglia del minore fino ai 14 anni di età, in considerazione di quanto previsto dall’art. 591 del codice penale, che testualmente recita: Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici 14 … della quale abbia la custodia … è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni  (art. 591 c.p.).
La nuova interpretazione del contenuto dell’obbligo di vigilanza, che avrebbe limitato il diritto dei ragazzi ad una graduale acquisizione di autonomia, ha costretto il legislatore ad intervenire, approvando l’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 che consente ai genitori dei minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, in considerazione dell’età e del grado di autonomia, di autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma da scuola.
Detta autorizzazione esonera la scuola e il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.

Per quanto attiene alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie, il principio della riconsegna effettiva del minore ai genitori non è mai stato posto in discussione.
La questione di maggior interesse per gli operatori scolastici, che hanno a che fare con minori di età compresa tra i tre e i dieci anni, è quella che riguarda la sindacabilità dei modi di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ci si riferisce, per esempio, al caso in cui i genitori esercitino la loro responsabilità genitoriale in modo da creare un pericolo, anche solo potenziale, al minore, autorizzandolo ad uscire da solo o accompagnato da soggetto non maggiorenne.
In casi del genere, al docente è riservata una personale valutazione del rischio e
l’autorizzazione dei genitori, anche in forma scritta, non costituisce una causa di esonero da responsabilità.
La delega al ritiro per essere valida
deve essere conferita ad un soggetto maggiorenne e capace (in questo senso Cass. Pen., sez. V, 2 marzo 2009, n. 9276).
Detto in altri termini, la volontà dei genitori è sempre sindacabile se ed in quanto metta a rischio, anche solo potenzialmente, l’incolumità del minore, che è per definizione è un bene indisponibile da parte di chiunque.

Pertanto non risulta conforme a principi di prudenza e soprattutto di massima tutela dei minori la riconsegna del minore a soggetto non maggiorenne.
 
Avv. Stefano Giordano e 
Avv. Barbara De Biasi
Consulenti della FISM Nazionale



 

Le sezioni primavera sono formate da bimbi di età compresa dai 2 ai 3 anni.
Possono essere presi nell'anno scolastico che inizia a settembre, i bimbi che compiono 2 anni nell'anno solare di riferimento, quindi anche quelli che compiranno i 2 anni entro il 31 dicembre.
I bimbi che compiono 2 anni da gennaio dell'anno solare successivo, non potranno essere presi fino a settembre (anno scolastico successivo).
ATTENZIONE: se non cambia la legge attualmente in vigore, i bimbi che compiono 3 anni entro il 30 aprile sucessivo, a settembre dell'anno in corso potranno essere iscritti come "anticipatari" nella scuole dell'infanzia ed iniziare a settembre.

 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.
 
La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.
 
A chi spetta la somministrazione?
Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Linee Guida che sono state 
emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Le dette Raccomandazioni, come all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione,
che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’ASL  territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:
  • la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
  • la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
  • i servizi sanitari (i medici di base e le ASL competenti territorialmente);
  • gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).
L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:
  • individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
  • autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
  • verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.
Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, qualora non vi sia alcuna disponibilitàda parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili diStrada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, 
nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Si può quindi affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.
Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare la disponibilità dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:
… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantirela continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti lapotestà genitoriale o loro delegati.
Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da partedel personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighicontrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione. 

I certificati ai sensi dell’art 25 bis dpr 313/2002 (c.d. “antipedofilia”)  devono essere richiesti dal DATORE DI LAVORO  ( nel menu a tendina selezionare  “ certificato richiesto dal datore di lavoro”  prenotandoli online alla pagina https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/.
Il ritiro sarà effettuato su appuntamento, da richiedersi all'indirizzo email  appuntamenticasellario.procura.torino@giustizia.it. 
Nella mail il richiedente indicherà
il nr. di richiesta,il nominativo dell’intestatario del certificato e la data in cui è stata effettuata, allegando copia scannerizzata della stessa,con ritiro A PARTIRE DAL 3° GIORNO DALLA DATA DI PRENOTAZIONE  -anche a mezzo delegato- (delega da compilare durante la procedura di prenotazione on line) ,  (costo a certificato € 19,92 , in marche da bollo).
Se esenti bollo  il costo e’ di € 3,92 in marche da bollo.
Durante la prenotazione bisognera’ indicare l’eventuale esenzione del bollo con la voce specifica, che poi dovra’ essere comprovata ,in sede di ritiro dei certificati, con deposito  di copia visura camerale/atto costitutivo della societa’/associazione/istituto
 
GLI UTENTI DOVRANNO DEPOSITARE AGLI SPORTELLI :
MODULO DI PRENOTAZIONE -CON EVENTUALE DELEGA- FIRMATO DAL RICHIEDENTE,
COPIE DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE ( DATORE DI LAVORO ) DELLA PERSONA INTESTATARIA DEL CERTIFICATO E DELL’EVENTUALE DELEGATO,
MARCA DA BOLLO DA € 19,92 PER OGNI CERTIFICATO PRENOTATO.

Se esenti bollo il costo e’ di € 3,92 in marche da bollo.
 
Non e’ possibile procedere a richieste massive ma bisognera’ procedere con prenotazioni singole per ogni certificato.
Per poter usufruire delle tirocinanti nella propria scuola, è necessario che la scuola venga accreditata come "scuola accogliente".
La procedura per l'accreditamento è pubblicata sul sito dell'USR Piemonte.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata dalla scuola entro la prima settimana di settembre (in allegato la comunicazione del USR Piemonte per l'a.s. 2018/19).
Comunicare i nominativi degli insegnanti (con contratto a tempo indeterminato) che si rendono disponibili a svolgere il compito di tutor (allegare il CV, indicare numero anni servizio e la tipologia tutoraggio che si intende svolgere).
Le scuole già accreditate devono comunque dare comunicazione di eventuali revisioni e/o intergrazioni dei dati.

Per la richiesta tirocinanti, la scuola accogliente, deve contattare l'UFFICIO SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
Responsabile U.S.Co.T dott.ssa Elena Scalenghe
C.so San Maurizio 31/A Torino
Tel. 011.6705798 o email a uscot.sfp@unito.it

 

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Nel caso di vistita ispettiva MIUR presso la scuola per verifica e accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica (come previsto dalla legge n. 62/2000, dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008), l'ispettore richiederà di verificare la seguente documentazione:
  1. Provvedimento di riconoscimento della parità.
  2. Atto costitutivo e statuto dell’ente gestore, documentazione del legale rappresentante.
  3. Bilancio dell’istituzione scolastica e relativa relazione.
  4. Documentazione attestante la conformità dei locali alle norme vigenti (cfr CR91/15-4-2004)
  5. Piano dell’Offerta Formativa e Progetto Educativo d’Istituto. Regolamento Interno.
  6. Elenco degli alunni iscritti, con dati anagrafici (nome, data di nascita, residenza) e classe.
  7. Fascicoli degli alunni e documentazione comprovante l’idoneità alla classe frequentata.
  8. Elenco dei docenti, con l’indicazione del titolo di studio e di abilitazione, della tipologia di contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) e del contratto collettivo nazionale cui si conforma.
  9. Fascicoli dei docenti e documentazione relativa al titolo di studio, all’abilitazione posseduta e al contratto di lavoro in essere.
  10. Verbali degli organi collegiali.
  11. Registri attestanti l’attività didattica ed amministrativa.
 
Potrebbe inoltre valutare sul momento l’opportunità di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della verifica.

 
Se non si riesce a trovare un insegnate da inserire nell'organico della propria scuola per una sostituzione di malattia o maternità dell'insegnante di sezione, anche dopo aver consultato i CV ricevuti e quelli messi sulla bacheca AREA RISERVATA nel sito della FISM Torino, andare a vedere sul sito dell'Ufficio scolastico Regionale www.istruzionepiemonte.it per attingere dalle graduatorie permanenti.
Nel caso che anche nelle graduatorie permanenti non si riesca a trovare un insegnante, inviare comunicazione all'USR (vedi bozza allegata) per comunicare che non sitrovano figure professionali disponibi per l'incarico richiesto. 
Nel caso dimancata risposta entro 15 giorni (indicativamente), in questo caso e solo in questo caso, è possibile assumere a tempo determinato un insegnate senza requisiti richiesti dalla parità (esempio: laureanda in scenze della formazione primaria). 
ATTENZIONE: nel contratto si deve specificare che si tratta di assunzione temporanea in attesa di sostituzione con insegnante abilitata.

  

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Se si riduce il numero degli iscritti e non si raggiunge il quorum per mantenere lo stesso numero di sezioni dell'anno precedente, è sufficiente indicare il nuovo numero sezioni in tutti gli adempimenti del MIUR e della Regione.
Non inviare comunicazioni di chiusura sezione, in quanto se nell'anno successivo si riesce a ripristinare la sezione ridotta, non si dovranno fare pratiche di riapertura.

Tipologie FAQ: Regole di funzionamento - FISM Torino - F.I.S.M. Torino - Federazione Italiana Scuole Materne

Tipologie FAQ: Regole di funzionamento - La F.I.S.M. è Associazione di categoria di importanza nazionale, riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate.

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