FAQ - Frequently Asked Questions

Nel caso di vistita ispettiva MIUR presso la scuola per verifica e accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica (come previsto dalla legge n. 62/2000, dal D.M. n. 267/2007 e dal D.M. n. 83/2008), l'ispettore richiederà di verificare la seguente documentazione:
  1. Provvedimento di riconoscimento della parità.
  2. Atto costitutivo e statuto dell’ente gestore, documentazione del legale rappresentante.
  3. Bilancio dell’istituzione scolastica e relativa relazione.
  4. Documentazione attestante la conformità dei locali alle norme vigenti (cfr CR91/15-4-2004)
  5. Piano dell’Offerta Formativa e Progetto Educativo d’Istituto. Regolamento Interno.
  6. Elenco degli alunni iscritti, con dati anagrafici (nome, data di nascita, residenza) e classe.
  7. Fascicoli degli alunni e documentazione comprovante l’idoneità alla classe frequentata.
  8. Elenco dei docenti, con l’indicazione del titolo di studio e di abilitazione, della tipologia di contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) e del contratto collettivo nazionale cui si conforma.
  9. Fascicoli dei docenti e documentazione relativa al titolo di studio, all’abilitazione posseduta e al contratto di lavoro in essere.
  10. Verbali degli organi collegiali.
  11. Registri attestanti l’attività didattica ed amministrativa.
 
Potrebbe inoltre valutare sul momento l’opportunità di chiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della verifica.

 
Se non si riesce a trovare un insegnate da inserire nell'organico della propria scuola per una sostituzione di malattia o maternità dell'insegnante di sezione, anche dopo aver consultato i CV ricevuti e quelli messi sulla bacheca AREA RISERVATA nel sito della FISM Torino, andare a vedere sul sito dell'Ufficio scolastico Regionale www.istruzionepiemonte.it per attingere dalle graduatorie permanenti.
Nel caso che anche nelle graduatorie permanenti non si riesca a trovare un insegnante, inviare comunicazione all'USR (vedi bozza allegata) per comunicare che non sitrovano figure professionali disponibi per l'incarico richiesto. 
Nel caso dimancata risposta entro 15 giorni (indicativamente), in questo caso e solo in questo caso, è possibile assumere a tempo determinato un insegnate senza requisiti richiesti dalla parità (esempio: laureanda in scenze della formazione primaria). 
ATTENZIONE: nel contratto si deve specificare che si tratta di assunzione temporanea in attesa di sostituzione con insegnante abilitata.

  

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Se si riduce il numero degli iscritti e non si raggiunge il quorum per mantenere lo stesso numero di sezioni dell'anno precedente, è sufficiente indicare il nuovo numero sezioni in tutti gli adempimenti del MIUR e della Regione.
Non inviare comunicazioni di chiusura sezione, in quanto se nell'anno successivo si riesce a ripristinare la sezione ridotta, non si dovranno fare pratiche di riapertura.

il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, dalla legge n. 107/2015 è stato reso triennale.
Il predetto piano contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.
Il piano triennale dell’offerta formativa deve essere inserito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (2016/19), quindi già fatto.
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF sono i seguenti:
  1. iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;
  2. programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;
  3. percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
  4. percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  5. attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  6. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
  7. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
  8. il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
  9. il  piano di miglioramento.
I summenzionati contenuti, o meglio alcuni di essi, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni: pensiamo ad esempio ai progetti di durata annuale rivolti agli alunni oppure agli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio che spesso hanno durata annuale.
Altre modifiche possono essere apportate, ad esempio, ai progetti di potenziamento.
Ricordiamo che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio.
 
QUINDI, chi dovesse aggiornarlo lo deve fare entro il 31 ottobre p.v.,
chi non ha apportato variazioni NON DEVE FARE NULLA

 
Si ricorda che per aggiornare il documento si deve
  1. Entrare nel portale SIDI www.istruzione.it  (è lo stesso che state utilizzando per l'anagrafe)
  2. Inserire utente e password
  3. Andare nel menù  I tuoi servizi
  4. cliccare su Rilevazioni
  5. Cliccare su Scuole in chiaro
  6. nel menù che si apre cliccare su didattica
  7. andare nel riquadro documenti didattica, per fale l’upload del documento: scegli file (salvato sul vostro PC) e poi carica  
 
ATTENZIONE: il documento deve essere salvato nel formato PDF e non deve avere dimensioni oltre a 5120 Kb.

L'espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica“.
Non si devono confondere i "Bimbi certificati" con i "Bimbi BES".
Però la confusione fa sì che nei BES, alcuni ricomprendono anche i certificati.
La classificazione è:
1. disabilità, certificati (Legge 104/1992)
2. BES disturbi evolutivi specifici (leggi n. 53/2003 e n. 170/2010)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti quelli che necessitano di una didattica personalizzata da decidere all’occorrenza. Essi possono avere esigenze speciali in maniera temporanea o permanente.
Alcuni esempi di alunni BES sono:
  • studenti di diversa cultura con difficoltà linguistiche;
  • allievi con difficoltà derivanti da uno o più disagi di natura socio/culturale;
  • ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, dell’attenzione o evolutivo;
  • studenti con disabilità fisiche o psichiche, ecc.
La legge ha attenzionato le esigenze di una didattica speciale già nel 2003. Con la legge 53/2003 , infatti, è stato esplicitato il bisogno di personalizzare l’insegnamento in base agli studenti. Nel 2010, con la legge 170, si aggiungerà maggiore tutela per una classe di alunni specifici, i quali sono quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti con l’acronimo DSA). Infine, il 27 dicembre del 2012 è stata emanata la Direttiva Ministeriale riguardante i Bisogni Educativi Speciali. La direttiva in questione prevede un ampliamento della precedente legge del 2010, che includeva solo gli alunni DSA. Grazie ad essa è possibile ricorrere a una serie di strumenti adatti a costruire una didattica personalizzata. Gli insegnanti potranno, così, attuare un’organizzazione territoriale e rispondere alle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. Il Miur, in questa maniera, riconosce un aiuto concreto a quelle fasce di studenti che per esigenze particolari fisiche, psicologiche, sociali o biologiche, necessitano di un aiuto temporaneo o continuativo da parte del sistema scolastico.

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

Tale possibilità è subordinata alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009, articolo 2):
 a)  disponibilità dei posti;
 b)  accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
 c)  disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
      diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 d)  valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

La documentazione "analisi funzionale" che ha prodotto l'ASL ed il certificato rilasciato dall'INPS, devono essere inviati all'USP (Ufficio Scolastico Provinciale di competenza) con una lettera di richiesta numero ore di sostegno.
La lettera ha anche valore di richiesta contributo.
La scadenza per l'inoltro della documentazione è sempre il 30 giugno.
Il numero di ore sostegno vengono determinate dall'ufficio competente (massimo 25).
Il costo dell'insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia paritaria, è a carico della scuola.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la legge 104/92 sull'handicap.

 

Come riportato nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n° 175, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario Diocesano (previa presentazione attestato corso IRC).
E’ richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di Scuola Magistrale, purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 
- qualsiasi diploma di scuola media superiore, unito almeno ad un diploma di Scienze Religiose, rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla CEI; 
- laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola d’infanzia; 
E’ richiesta inoltre la specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciata o riconosciuta dall’Ordinario Diocesano di Torino
Nelle scuole dell'infanzia l'IRC può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione. Il riconoscimento ha effetto permanente salvo revoca.

Come riportato nel Decreto 83 Legge 10 marzo 2000 n° 62, per il coordinamento delle attività educative didattiche, la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana, o di paese membro di unione Europea, MUNITO DI ESPERIENZA e competenza didattico pedagogica adeguata.
Nelle scuole dell'infanzia il coordinatore deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 bis della legge 10 marzo 2000 n° 62 e successive modifiche art. 1 comma 8 del decreto legge n° 147 del 2007 , convertito con modificazione dalla legge n° 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n° 297 del 1994.
La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l’insegnamento.
Nel caso della scuola dell’infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia, questo è l'unico titolo che al presente ha valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art. 6 legge 169/08);
2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997, è da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

ATTENZIONE: non sono titoli validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell’Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza”.


RICORDARE CHE da maggio 2014 il datore di lavoro deve richiedere il DLgs 39/2014 - certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido, scuole dell’infanzia, sez. primavera.

ATTENZIONE: la LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022 ha introdotto all’articolo 5 il comma 3-quater il quale prevede che l’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
VEDERE ALLEGATO

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I titoli di studio idonei allo svolgimento dell’attivita’ didattico-educativa presso la sezione primavera,
art. 5, comma 2 degli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”
D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
  1. Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
  2. Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esurimento del titolo);
  3. Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
  4. Diploma di liceo psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
  5. Diploma di liceo delle scenze umane;
  6. ​Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
  7. Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte di cui art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
  8. Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
  9. Diploma di Tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
  10. Laurea in Scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili;
  11. Laurea in Scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi con indirizzo per la scuola dell’infanzia;
  12. Diploma di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico.


 

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero minimo di 15 bambini e un numero massimo di 26. È comunque possibile arrivare con tolleranza 10% fino a 29 bambini (articolo 9, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
Se accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5, Decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009).
ATTENZIONE: Tali numeri sono subordinati alla capienza dell'aula (autorizzazione ASL).

Dal 2007/2008 (legge 296 del 2006, articolo 1, comma 630) è previsto anche il funzionamento sperimentale di “sezioni primavera” per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. 

Riferimenti normativi: 
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 art. 5 comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
- Decreto del Ministro Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 art. 15.  


 

FISM Torino - F.I.S.M. Torino - Federazione Italiana Scuole Materne - Pagina: 2

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