Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 bis della legge 10 marzo 2000 n° 62 e successive modifiche art. 1 comma 8 del decreto legge n° 147 del 2007 , convertito con modificazione dalla legge n° 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n° 297 del 1994.
La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l’insegnamento.
Nel caso della scuola dell’infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia, questo è l'unico titolo che al presente ha valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art. 6 legge 169/08);
2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997, è da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.
ATTENZIONE: non sono titoli validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell’Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza”.
RICORDARE CHE da maggio 2014 il datore di lavoro deve richiedere il DLgs 39/2014 - certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido, scuole dell’infanzia, sez. primavera.
ATTENZIONE: la LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022 ha introdotto all’articolo 5 il comma 3-quater il quale prevede che l’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
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