martedì 12 giugno 2018
Dal 1 luglio 2018 il pagamento degli stipendi e dei compensi dovranno essere effettuati solo con modalità tracciabile, a mezzo banca o tramite ufficio postale; è escluso il pagamento in contanti.
Questo vale per tutti i rapporti di lavoro (compresi co.co.co., coop e soci lavoratori, a termine, part-time, ecc).
Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la Pubblica Amministrazione, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.
Questo vale per tutti i rapporti di lavoro (compresi co.co.co., coop e soci lavoratori, a termine, part-time, ecc).
Sono esclusi dalle nuove regole solo i contratti di lavoro domestico, quelli instaurati con la Pubblica Amministrazione, i tirocini, le borse di studio e i rapporti autonomi occasionali.
I datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, solo attraverso uno dei seguenti mezzi:
A) bonifico sul conto, identificato dal codice IBAN, indicato dal lavoratore;
B) strumenti di pagamento elettronico;
C) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo
comprovato impedimento, ad un suo delegato.
L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché
di età non inferiore a sedici anni.
A) bonifico sul conto, identificato dal codice IBAN, indicato dal lavoratore;
B) strumenti di pagamento elettronico;
C) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo
comprovato impedimento, ad un suo delegato.
L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché
di età non inferiore a sedici anni.
La modalità di corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori è stata stabilita dall’art. 1, commi 910-914 legge n.205/17 (legge di Bilancio 2018).
La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro (non è applicabile la diffida).