Protocollo informatico, il registro elettronico nella scuola dell'infanzia

mercoledì 07 gennaio 2026


La circolare Ministero dell’Istruzione e del merito. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0042781.22-09-2025, avente per oggetto: Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 - Articolo 5. (che si allega per comodità di lettura) ha chiarito, definitivamente, alle proprie amministrazioni il testo effettivamente vigente delle norme in parola rettificando di fatto alcune circolari emesse da Uffici Scolastici Regionali.
Ciò nonostante, ci viene chiesto da diverse sedi FISM, sollecitate da venditori di “registri elettronici” se anche le scuole di infanzia sono obbligate all’utilizzo del Registro Elettronico a partire dall’a.s.25/26.
Con la presente si chiarisce nuovamente quanto segue.
  1. Quanto al protocollo informatico la norma esclude espressamente la scuola d’infanzia stabilendo invece che siano le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione anche paritarie a dover adottare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. (comma 31-ter dell’art. 7 del D.L N.95/2012 come modificato dal D.L 45/25 convertito in l.79/25)
  2. Quanto alla questione della pagella elettronica, dei registri e l’invio delle comunicazioni agli alunni, previsti dai commi 29-30-31 come richiamati dal comma 31 bis dell’art. 7 del D.L N.95/2012 come modificato dal D.L 45/25 convertito in l.79/25, la scuola d’infanzia è esclusa dall’applicazione per il semplice fatto che le scuole d’infanzia sono tenute alla redazione di un documento di valutazione finale e non certo di una pagella.
E’ evidente che con il comma 31 bis la norma non effettua un’esclusione specifica per le scuole d’infanzia perché è altrettanto evidente che solo le scuole primarie e secondarie sono tenute alla redazione di pagelle e registri e comunicazioni agli allievi che invece non sono previste per le scuole d’infanzia che semmai sono obbligate alla presentazione di un documento di valutazione finale e non certo di una pagella e che non inviano comunicazioni agli allievi per il fatto che gli allievi non sono ancora in grado di leggerle.
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, “l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le pratiche della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa. Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza i seguenti strumenti di valutazione di istituto adattati all’ordine di scuola. La valutazione dei livelli di sviluppo fa riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze e viene esercitata con modalità e in momenti diversi.
D’altra parte, se la legge avesse voluto riferirsi anche alle scuole dell’infanzia lo avrebbe fatto con il comma 31 bis disponendo che i commi 29-30-31 non si applicavano all’infanzia mentre per i registri elettronici sì. Invece la normativa è unica non esclude nulla e pertanto prevede obblighi complessivi (pagelle, registri e comunicazioni agli allievi) che non possono che riguardare le scuole primarie e secondarie
e non le scuole dell’infanzia.
Insomma, la pagella non è lo strumento della scuola dell’infanzia, come non lo sono il registro e la comunicazione agli alunni e pertanto la norma in oggetto non doveva esplicitarne la esclusione perché non vi era mai stato l’obbligo.

 

FISM Torino - Altro - News n. 332 di mercoledì 07 gennaio 2026

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