lunedì 01 ottobre 2018
Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (DL 91/2018) è stato convertito dal Parlamento nella Legge 108/2018 del 21.9.2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Va ricordato che il Decreto Legge ha iniziato il suo percorso di conversione al Senato.
In un primo momento con apposito emendamento votato dal Senato si era inteso rinviare di un anno l’applicazione dell’art. 3 comma 3 del Decreto Lorenzin che vieta l’accesso al servizio scolastico dei minori (0-6) inadempienti sotto il profilo vaccinale.
Alla Camera l’emendamento, dopo alterne vicende, è stato tuttavia modificato nella forma ora approvata, successivamente ed in via definitiva, anche dal Senato e diventata norma di legge.
La scelta del legislatore non è più dunque rivolta ad intervenire rimuovendo il diniego di accesso al servizio scolastico imposto al minore inadempiente ma si è concentrata sulla proroga all’anno scolastico 2018/2019 della facoltà dei genitori di autocertificare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
In particolare, la previsione di legge è quella trasfusa nel comma 3 quater dell’art. 6 della L.108/2018 che ha, appunto, convertito il DL 91/2018:
Art. 6 comma 3 quater
L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
Ci si attende pertanto che in via congiunta il MIUR ed il Ministero della Salute, alla luce della normativa appena approvata, diramino l’aggiornamento di quanto previsto nella circolare 1.9.2017 atteso che le istituzioni scolastiche dovranno tenere in considerazione le autocertificazioni dei genitori tese a dichiarare le vaccinazioni effettuate e le richieste di appuntamento alle aziende sanitarie ai fini della somministrazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
QUINDI i genitori possono dichiarare solo le due ipotesi (di cui sopra) previste dalla legge: quella che possono fare senza dichiarare il falso è di aver chiesto un appuntamento vaccinale.
In ogni caso la consegna dell’autocertificazione imporrà la successiva consegna entro il 10.3.2019 della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Il Responsabile nazionale per le questioni giuridiche
Avv. Stefano Giordano
Va ricordato che il Decreto Legge ha iniziato il suo percorso di conversione al Senato.
In un primo momento con apposito emendamento votato dal Senato si era inteso rinviare di un anno l’applicazione dell’art. 3 comma 3 del Decreto Lorenzin che vieta l’accesso al servizio scolastico dei minori (0-6) inadempienti sotto il profilo vaccinale.
Alla Camera l’emendamento, dopo alterne vicende, è stato tuttavia modificato nella forma ora approvata, successivamente ed in via definitiva, anche dal Senato e diventata norma di legge.
La scelta del legislatore non è più dunque rivolta ad intervenire rimuovendo il diniego di accesso al servizio scolastico imposto al minore inadempiente ma si è concentrata sulla proroga all’anno scolastico 2018/2019 della facoltà dei genitori di autocertificare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
In particolare, la previsione di legge è quella trasfusa nel comma 3 quater dell’art. 6 della L.108/2018 che ha, appunto, convertito il DL 91/2018:
Art. 6 comma 3 quater
L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
Ci si attende pertanto che in via congiunta il MIUR ed il Ministero della Salute, alla luce della normativa appena approvata, diramino l’aggiornamento di quanto previsto nella circolare 1.9.2017 atteso che le istituzioni scolastiche dovranno tenere in considerazione le autocertificazioni dei genitori tese a dichiarare le vaccinazioni effettuate e le richieste di appuntamento alle aziende sanitarie ai fini della somministrazione delle vaccinazioni non ancora effettuate.
QUINDI i genitori possono dichiarare solo le due ipotesi (di cui sopra) previste dalla legge: quella che possono fare senza dichiarare il falso è di aver chiesto un appuntamento vaccinale.
In ogni caso la consegna dell’autocertificazione imporrà la successiva consegna entro il 10.3.2019 della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Il Responsabile nazionale per le questioni giuridiche
Avv. Stefano Giordano