mercoledì 17 luglio 2019
Le scuole gestite da associazioni, riconosciute e non riconosciute, da fondazioni e da Onlus (nonchè da enti ecclesiastici attraverso un "ramo Onlus"), le scuole gestite da imprese (in qualsiasi forma giuridica costituite), incluse imprese sociali e cooperative sociali (nonchè da enti ecclesiastici attraverso un "ramo impresa sociale),
DEVONO pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti (per cassa) da pubbliche amministrazioni (e soggetti da essa controllati o ad essa riconducibili) nell'esercizio finanziario precedente, qualora:
a) non abbiano carattere generale (non dovranno, dunque, ad esempio, pubblicarsi informazioni relative al "5 per mille");
b) siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
c) siano di importo complessivo pari o superiore a 10.000 €.
La pubblicazione deve effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento a sovvenzioni e contributi ricevuti per cassa nell'esercizio finanziario precedente.
La pubblicazione deve avvenire:
a) nella nota integrativa al proprio bilancio
b) nel proprio sito internet o nei portali digitali messi a disposizione dlla FISM.
Devono non ritenersi comprese tra le istituzioni obbligate le scuole direttamente gestite da enti eclesiastici, posto che ad essi la legge non fa alcun riferimento espresso.
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2020, l'innoservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 €, nonchè la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
DEVONO pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti (per cassa) da pubbliche amministrazioni (e soggetti da essa controllati o ad essa riconducibili) nell'esercizio finanziario precedente, qualora:
a) non abbiano carattere generale (non dovranno, dunque, ad esempio, pubblicarsi informazioni relative al "5 per mille");
b) siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
c) siano di importo complessivo pari o superiore a 10.000 €.
La pubblicazione deve effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento a sovvenzioni e contributi ricevuti per cassa nell'esercizio finanziario precedente.
La pubblicazione deve avvenire:
a) nella nota integrativa al proprio bilancio
b) nel proprio sito internet o nei portali digitali messi a disposizione dlla FISM.
Devono non ritenersi comprese tra le istituzioni obbligate le scuole direttamente gestite da enti eclesiastici, posto che ad essi la legge non fa alcun riferimento espresso.
ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2020, l'innoservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 €, nonchè la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

