FAQ - Frequently Asked Questions

Per il MIUR si deve andare a fare la variazione nella sezione dati anagrafici
                      del portale SIDI  
https://iam.pubblica.istruzione.it      .

Per la Regione Piemonte:
 - scuole convenzionate con il comune: inviare email al proprio Ufficio Scolastico Comunale;
 - scuole non convenzionate con il comune: comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale
   inviare email a  
paolo.richter@regione.piemonte.it    (per informazioni 011.4324673).

Solo per le scuole del comune di Torino città:
 - tramite email a
filomena.geloso@comune.torino.it   (per informazioni 011.01126021).


 

Quando una scuola chiude, lo si deve comunicare:
1) all'USR entro il 30 marzo dell'anno precedente alla chiusura, mandare email a laura.bergonzi@istruzione.it
2) al proprio ufficio scolastico comunale
3) alla Regione (se scuola non convenzionata)
4) alla Camera di commercio per chiudere posizione
5) all'INPS
6) ai dipendenti (almeno 6 mesi prima)

il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, dalla legge n. 107/2015 è stato reso triennale.
Il predetto piano contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.
Il piano triennale dell’offerta formativa deve essere inserito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (2016/19), quindi già fatto.
Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Ricordiamo che i contenuti del PTOF sono i seguenti:
  1. iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;
  2. programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;
  3. percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
  4. percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  5. attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  6. il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
  7. il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
  8. il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
  9. il  piano di miglioramento.
I summenzionati contenuti, o meglio alcuni di essi, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni: pensiamo ad esempio ai progetti di durata annuale rivolti agli alunni oppure agli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio che spesso hanno durata annuale.
Altre modifiche possono essere apportate, ad esempio, ai progetti di potenziamento.
Ricordiamo che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio.
 
QUINDI, chi dovesse aggiornarlo lo deve fare entro il 31 ottobre p.v.,
chi non ha apportato variazioni NON DEVE FARE NULLA

 
Si ricorda che per aggiornare il documento si deve
  1. Entrare nel portale SIDI www.istruzione.it  (è lo stesso che state utilizzando per l'anagrafe)
  2. Inserire utente e password
  3. Andare nel menù  I tuoi servizi
  4. cliccare su Rilevazioni
  5. Cliccare su Scuole in chiaro
  6. nel menù che si apre cliccare su didattica
  7. andare nel riquadro documenti didattica, per fale l’upload del documento: scegli file (salvato sul vostro PC) e poi carica  
 
ATTENZIONE: il documento deve essere salvato nel formato PDF e non deve avere dimensioni oltre a 5120 Kb.

La Nota Ministeriale n. 100847 del 17/12/2025 recante indicazioni circa le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027”, fornisce importanti indicazioni circa l’eventuale permanenza di bambine e bambini nella scuola dell’infanzia:
“Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale”.
Il passaggio citato, seppur espressamente riferito a discenti con disabilità o adottati, esprime principi validi riguardanti le bambine e i bambini con esigenze educative speciali così come era già stato puntualizzato dal MIUR con la Nota 547/2014:
“D’altronde, la Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012, e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, ben descrivono la complessa realtà delle nostre classi, evidenziando che “ogni alunno, con continuità e per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.
Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l’articolo 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa”.
Per dovere di informazione è inoltre opportuno richiamare quanto precisato nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati 2023”:
“Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall’iscrizione alla prima classe della primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia (vedi anche nota 547 del 21/2/2014). Tale possibilità, se necessario, è prevista sia nei casi di adozione internazionale che nei casi di adozione nazionale stante la grande pluralità di evenienze in cui si può
realizzare l’adozione nazionale (per esempio quando riguarda bambini nati all’estero e solo recentemente arrivati in Italia per migrazione o precedente adozione o quando riguarda bambini provenienti da contesti di particolare incuria). A tale proposito, ove necessario, sarebbe bene che, oltre alla valutazione di specifici fattori di rischio relativi alla storia pre-adottiva, venisse effettuata, a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. Il principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà del soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo o inserirla (2.1.1.3. Tempi d’inserimento, p. 11).
Pertanto, gli aspetti di seguito evidenziati:
1. particolari fattori di vulnerabilità;
2. bambini nati all’estero e solo recentemente arrivati in Italia per migrazione;
3. bambini provenienti da contesti di particolare incuria;
4. effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto;
5. effettive risorse e difficoltà del soggetto,
possono essere considerati i presupposti per il riconoscimento di esigenze educative speciali in ragione delle quali sussiste la possibilità non solo per bimbe e bimbi adottati, ma anche per quelli con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di permanere nella scuola dell’infanzia, sebbene per non più di un anno.
Alla luce di quanto sopra esposto, i Dirigenti scolastici delle scuole primarie statali attive presso le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi sono tenuti a dichiarare eventuali permanenze dei bambini all’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità dell’AT di Torino utilizzando l’apposito form, in cui dovrà essere inserita la relazione dettagliata del Dirigente scolastico della scuola primaria presso la quale il discente risulta iscritto, firmata digitalmente e protocollata, in cui dovranno essere esplicitati i benefici che potrebbero derivare al discente dalla sua permanenza nella scuola dell’infanzia.
La relazione di cui sopra dovrà essere redatta sulla base di:
1. richiesta motivata da parte della famiglia;
2. verbale di verifica intermedia del PEI da parte del GLO (se già convocato) ed eventuale relazione dettagliata dell’équipe medica dell’ASL (nel caso di bambine e bambini con disabilità);
3. progetto elaborato dai docenti della scuola dell’Infanzia a cui è affidato il discente, per il quale si chiede la permanenza.
Il form, il cui accesso è consentito soltanto per mezzo dell’account istituzionale è attivo normalmente tra febbraio e marzo.
Si precisa che la deroga all’obbligo scolastico può essere concessa soltanto dal Dirigente della scuola primaria sul quale, pertanto, gravano tutti gli obblighi connessi alla comunicazione della permanenza presso la scuola dell’infanzia secondo le indicazioni sopra riportate. Si sottolinea altresì la necessità di dare conferma della permanenza alle scuole dell’infanzia interessate, se diverse dal proprio Istituto, entro fine febbraio, data di chiusura del form Organico di Diritto.

Pe ulteriori informazioni e chiarimenti:
Area 1 – Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità – inclusione.to@istruzionepiemonte.it
Riferimenti:
- Antonella Cottone  011.4404317   antonella.cottone@scuola.istruzione.it
- Elena Garello           011.4404366   elena.garello@scuola.istruzione.it
- Caterina Benenati  011.4404377   caterina.benenati1@scuola.istruzione.it


 

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 bis della legge 10 marzo 2000 n° 62 e successive modifiche art. 1 comma 8 del decreto legge n° 147 del 2007 , convertito con modificazione dalla legge n° 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'art. 334 del decreto legislativo n° 297 del 1994.
La legge n.62/2000 all’art.1, comma 5, lettera g), prescrive, fra i requisiti posti per il riconoscimento della parità scolastica, che il “personale docente sia fornito di abilitazione”; condizione questa che presuppone, ovviamente, il possesso di uno dei titoli di accesso per l’insegnamento.
Nel caso della scuola dell’infanzia paritaria, il titolo di studio idonei per il personale docente sono:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell’Infanzia, questo è l'unico titolo che al presente ha valore di abilitazione per la scuola dell'infanzia (art. 6 legge 169/08);
2) Diploma Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l’a.s. 2001/02, in quanto l’Istituto Magistrale è stato soppresso dall’art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997, è da precisare che, nonostante la vecchia denominazione, questo titolo non ha attualmente valore abilitante;
3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell’ Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l’a.s. 2001/02;
4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all’insegnamento nella scuola primaria;
5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell’Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

ATTENZIONE: non sono titoli validi per l’insegnamento in questo settore dell’istruzione titoli che, pur sembrando pertinenti ai compiti delle insegnanti di scuola dell’infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione. Ad es., non costituiscono valido titolo di studio per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia: il diploma di “Dirigente di comunità” (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS); il diploma di maturità di “Tecnico dei servizi sociali” (rilasciato da Istituti di istruzione professionale statali e paritari); il diploma di “Vigilatrice d’infanzia”; la laurea in Pedagogia; la laurea in Scienze dell’Educazione; la laurea in Scienze della Formazione – Indirizzo Educatore professionale; la laurea in Psicologia; la laurea in di “Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza”.


RICORDARE CHE da maggio 2014 il datore di lavoro deve richiedere il DLgs 39/2014 - certificato penale antipedofilia per il lavoro in asilo nido, scuole dell’infanzia, sez. primavera.

ATTENZIONE: la LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022 ha introdotto all’articolo 5 il comma 3-quater il quale prevede che l’articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
VEDERE ALLEGATO

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Art. 6 Scuole dell’infanzia paritarie,

a) contributo “per scuola”: 20% della quota destinata alle scuole dell’infanzia: è ripartita tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;

b) contributo “per sezione”: 80% della quota destinata alle scuole dell’infanzia: è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti con modalità
NON Commerciale che rispettino i requisiti di dimensionamento (vedi punto c);

c) dimensionamento sezioni:
  • scuole con più sezioni funzionanti – minimo 15 alunni;
  • scuole con una sezione funzionante – minimo 8 alunni (fatte salve eccezioni);
  • scuole con una sezione funzionante sottodimensionata – numero alunni inferiore a 8: in questo caso il gestore deve inviare all’Ufficio Scolastico Regionale apposita dichiarazione che spieghi la situazione eccezionale per rilevanza sociale o territoriale.

VEDERE ART. 6 NELL'ALLEGATO

 
 
 

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La procedura di registrazione via web è stata rinnovata per permetterne un uso più agevole da parte degli utenti ed un più rapido accoglimento delle richieste.
Tramite questa nuova funzione le scuole non statali possono richiedere fino a due utenze nominative per accedere al nuovo portale dei servizi (SIDI).

Il portale SIDI consente una più agevole gestione delle procedure di acquisizione dati, grazie alle nuove interfacce web che semplificano il lavoro e garantiscono una robusta ed efficiente gestione dei dati.

L'utente ha la possibilità di registrarsi e richiedere le abilitazioni per le funzionalità di interesse del Portale SIDI. Tutte le richieste saranno automaticamente sottoposte all'approvazione del personale preposto (i referenti per la sicurezza) presso l'ufficio scolastico provinciale di appartenenza.

L'utente riceverà via e-mail le informazioni sull'esito delle proprie richieste. Solo dopo aver ricevuto la mail con le credenziali (username e password) l'utente potrà richiedere le specifiche abilitazioni di cui necessita.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, l'accesso al portale SIDI dei servizi sarà rigorosamente nominativo. Il singolo utente sarà autorizzato ad operare sulla scuola per cui avrà fatto richiesta.
Si raccomanda di consultare la guida operativa disponibile in questa pagina prima di procedere con le operazioni. 

Destinatari
Questa funzionalità è rivolta al personale delle scuole non statali. In fase di registrazione possono essere inserite al massimo due richieste nominative per ogni scuola. 
Si ricorda che l'accesso al portale servizi SIDI è rigorosamente nominativo, quindi ogni utente autorizzato opererà solo sulla/e scuola/e per cui avrà inserito la richiesta.

Guida operativa
Attraverso questa guida sono descritti i passi essenziali per completare la procedura di registrazione. Si ricorda che per qualsiasi tipo di problema il personale delle Scuole non Statali deve rivolgersi al Referente per la sicurezza del proprio USP.

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Tipologie FAQ: Adempimenti miur - usr - FISM Torino - F.I.S.M. Torino - Federazione Italiana Scuole Materne

Tipologie FAQ: Adempimenti miur - usr - La F.I.S.M. è Associazione di categoria di importanza nazionale, riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate.

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