La Nota Ministeriale n. 100847 del 17/12/2025 recante indicazioni circa le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027”, fornisce importanti indicazioni circa l’eventuale permanenza di bambine e bambini nella scuola dell’infanzia:
“Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale”.
Il passaggio citato, seppur espressamente riferito a discenti con disabilità o adottati, esprime principi validi riguardanti le bambine e i bambini con esigenze educative speciali così come era già stato puntualizzato dal MIUR con la Nota 547/2014:
“D’altronde, la Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012, e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, ben descrivono la complessa realtà delle nostre classi, evidenziando che “ogni alunno, con continuità e per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi - laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati.
Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico - sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l’articolo 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa”.
Per dovere di informazione è inoltre opportuno richiamare quanto precisato nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati 2023”:
“Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall’iscrizione alla prima classe della primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia (vedi anche nota 547 del 21/2/2014). Tale possibilità, se necessario, è prevista sia nei casi di adozione internazionale che nei casi di adozione nazionale stante la grande pluralità di evenienze in cui si può
realizzare l’adozione nazionale (per esempio quando riguarda bambini nati all’estero e solo recentemente arrivati in Italia per migrazione o precedente adozione o quando riguarda bambini provenienti da contesti di particolare incuria). A tale proposito, ove necessario, sarebbe bene che, oltre alla valutazione di specifici fattori di rischio relativi alla storia pre-adottiva, venisse effettuata, a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. Il principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà del soggetto per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo o inserirla (2.1.1.3. Tempi d’inserimento, p. 11).
Pertanto, gli aspetti di seguito evidenziati:
1. particolari fattori di vulnerabilità;
2. bambini nati all’estero e solo recentemente arrivati in Italia per migrazione;
3. bambini provenienti da contesti di particolare incuria;
4. effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto;
5. effettive risorse e difficoltà del soggetto,
possono essere considerati i presupposti per il riconoscimento di esigenze educative speciali in ragione delle quali sussiste la possibilità non solo per bimbe e bimbi adottati, ma anche per quelli con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di permanere nella scuola dell’infanzia, sebbene per non più di un anno.
Alla luce di quanto sopra esposto, i Dirigenti scolastici delle scuole primarie statali attive presso le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi sono tenuti a dichiarare eventuali permanenze dei bambini all’Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità dell’AT di Torino utilizzando l’apposito form, in cui dovrà essere inserita la relazione dettagliata del Dirigente scolastico della scuola primaria presso la quale il discente risulta iscritto, firmata digitalmente e protocollata, in cui dovranno essere esplicitati i benefici che potrebbero derivare al discente dalla sua permanenza nella scuola dell’infanzia.
La relazione di cui sopra dovrà essere redatta sulla base di:
1. richiesta motivata da parte della famiglia;
2. verbale di verifica intermedia del PEI da parte del GLO (se già convocato) ed eventuale relazione dettagliata dell’équipe medica dell’ASL (nel caso di bambine e bambini con disabilità);
3. progetto elaborato dai docenti della scuola dell’Infanzia a cui è affidato il discente, per il quale si chiede la permanenza.
Il form, il cui accesso è consentito soltanto per mezzo dell’account istituzionale è attivo normalmente tra febbraio e marzo.
Si precisa che la deroga all’obbligo scolastico può essere concessa soltanto dal Dirigente della scuola primaria sul quale, pertanto, gravano tutti gli obblighi connessi alla comunicazione della permanenza presso la scuola dell’infanzia secondo le indicazioni sopra riportate. Si sottolinea altresì la necessità di dare conferma della permanenza alle scuole dell’infanzia interessate, se diverse dal proprio Istituto, entro fine febbraio, data di chiusura del form Organico di Diritto.
Pe ulteriori informazioni e chiarimenti:
Area 1 – Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità – inclusione.to@istruzionepiemonte.it
Riferimenti:
- Antonella Cottone 011.4404317 antonella.cottone@scuola.istruzione.it
- Elena Garello 011.4404366 elena.garello@scuola.istruzione.it
- Caterina Benenati 011.4404377 caterina.benenati1@scuola.istruzione.it